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Ipoteca - art. 2811 c.c. - Miglioramenti e accessioni di Carlo Pandolfini

 

 

 

Ai sensi dell’art. 2811 c.c. "L’ipoteca si estende ai miglioramenti, nonché alle costruzioni e alle altre accessioni (934 e seguenti) dell’immobile ipotecato, salve le eccezioni stabilite dalla legge (2873c.c.)".

 

A norma del 2° comma dell’art. 2873 c.c., nel caso di ipoteca iscritta su un edificio, il costituente che dopo l’iscrizione ha eseguito sopraelevazioni, può chiedere che l’ipoteca sia ridotta per modo che le sopraelevazioni ne restino esenti in tutto o in parte, purchè ciò avvenga nei limiti di quanto disposto dall’art. 2876 c.c. ossia sia stato estinto almeno 1/5 del debito originario e che l’importo dei beni che rimarrebbero ipotecati superi di almeno un terzo l’importo del credito concesso.


 

 
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