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Richiesta di accesso agli atti da parte di un avvocato di Carlo Pandolfini

 

 

Riceviamo una richiesta di un avvocato che vuole informazioni su un pignoramento presso terzi a noi notificato a carico di un nostro cliente.

 

La prima cosa da verificare è il mandato col quale l’interessato ha facoltizzato il suo avvocato a richiedere informazioni ed occuparsi di una determinata pratica.

 

Attenzione: capita spesso di imbattersi in consulenti presuntuosi e arroganti: senza mandato abbiamo il diritto, anzi direi il dovere, di non dare alcun tipo di informazione.

Verificato il mandato, dopo un opportuno contatto col cliente in cui lo rassicuriamo della nostra volontà di fornirgli tutte le indicazioni necessarie e gli spieghiamo quale sia la prassi bancaria in queste situazioni, a titolo collaborativo potremo comunicare di aver provveduto a bloccare l’operatività in addebito a seguito della notifica di un pignoramento presso terzi in data … promosso da … per un importo di … e che tutti gli eventuali accrediti saranno vincolati a favore della procedura.

 

Non forniamo copia dell’atto di pignoramento in quanto notificato sia alla Banca che al debitore esecutato. Con i dati forniti il cliente, tramite il suo legale, sarà in grado di ottenere una copia dell’atto notificato rivolgendosi alla cancelleria del tribunale competente.

  


 

 
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