NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta. Per saperne di piu'

Approvo

 

La norma giuridica di Carlo Pandolfini

 

La norma giuridica è l’unità elementare del sistema del diritto.

E’ una proposizione precettiva, perché impone o proibisce determinati comportamenti, formulata in termini generali ed astratti.

La norma giuridica è generale perché si rivolge alla generalità dei consociati e non ad una persona determinata (es. il proprietario ha diritto di godere e di disporre e non Tizio ha il diritto di entrare nel suo giardino e di vendere la sua casa);

La norma giuridica è astratta in quanto non fa riferimento a fatti concreti ma a fatti ipotetici (es. art. 1218 c.c. << il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno … >> e non Tizio avendo preso in prestito da Caio mille lire deve restituire mille lire sennò deve risarcire il danno).

I destinatari della norma giuridica sono coloro cui la norma si rivolge; sono cioè coloro cui la norma impone o proibisce determinati comportamenti.

La norma giuridica è la cellula del sistema del diritto.

L’insieme delle norme giuridiche (cioè il sistema giuridico) prende il nome di ordinamento giuridico.

Se più norme giuridiche sono coordinate tra loro per assolvere una funzione unitaria, tali norme assurgono ad istituto giuridico (es. istituto della famiglia, istituto della proprietà, per indicare, rispettivamente, le norme che disciplinano i rapporti di famiglia o i diritti del proprietario).

 


 
Italian Dutch English French Spanish