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La forma nel contratto di Carlo Pandolfini

 

 

La forma del contratto è il mezzo attraverso cui si manifesta all’esterno la volontà contrattuale.

Ad eccezione dei contratti immobiliari e di altri contratti o atti indicati dalla legge nel moderno sistema dei contratti vige il principio generale della libertà delle forme.

La forma può essere scritta, se la volontà si manifesta per atto pubblico o con scrittura privata; oppure orale (o verbale).

L’atto pubblico è il documento redatto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato il quale attesta, con le formalità richieste dalla legge notarile, le volontà dichiarate alla sua presenza dalle parti (art. 2699).

La scrittura privata invece è il documento redatto e sottoscritto dalle stesse parti, senza la partecipazione di un pubblico ufficiale alla sua redazione. Essa può essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato. Qui il notaio si limita ad attestare l’autenticità delle firme.

In alcuni casi è richiesto, a pena di nullità del contratto, l’atto pubblico; in questi casi si parla di forma solenne: donazione, contratto di società per azioni e di società a responsabilità limitata. La prescrizione della forma solenne risponde all’esigenza di richiamare l’attenzione del dichiarante sull’importanza dell’atto che compie e di dare certezza all’atto stesso.

Il principio generale della libertà delle forme asseconda l’esigenza di massima circolazione di ricchezza e di massima produzione della ricchezza, solo in casi particolari è richiesta la forma solenne.


 

 

 
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