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La separazione personale di Carlo Pandolfini

   

  

 

La separazione personale dei coniugi è una situazione tendenzialmente temporanea nella quale si allenta, ma non si scioglie, il vincolo matrimoniale. Temporanea poiché i coniugi possono successivamente riconciliarsi, facendo così cessare gli effetti della separazione, o viceversa possono chiedere il divorzio, che scioglie il matrimonio.

Tra i coniugi separati non c’è più l’obbligo della coabitazione, né quello della fedeltà, il dovere di assistenza assume carattere puramente economico riducendosi all’obbligo del coniuge di corrispondere un assegno periodico per il mantenimento dell’altro coniuge che non abbia redditi propri.

La separazione personale può essere giudiziale o consensuale.

La separazione giudiziale è pronunciata dal giudice su domanda di uno dei coniugi quando sono sopraggiunti fatti tali da rendere la convivenza intollerabile o dannosa all’educazione dei figli. Il giudice dichiara, se richiesto, a quale dei coniugi la separazione sia imputabile, chi subisce l’addebito non ha diritto al mantenimento, ma eventualmente solo agli alimenti. Il giudice stabilisce inoltre a quale dei coniugi separati debbano essere affidati i figli, in quale misura l’altro coniuge debba provvedere al loro mantenimento e quale dei coniugi debba restare nella casa familiare.

La separazione consensuale è quella decisa di comune accordo fra i coniugi, che determinano anche le relative condizioni. La separazione consensuale ha effetto solo con l’omologazione da parte del tribunale.

Peraltro i coniugi possono, di fatto, porre termine alla convivenza coniugale, dando vita ad una separazione di fatto.


 

 

 
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