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Che cosa è la prescrizione di Carlo Pandolfini

   

  

Nell’ambito del diritto civile, il decorso del tempo può dar luogo all’acquisto o all’estinzione di un diritto.

La prescrizione è l’estinzione di un diritto a causa del suo  mancato esercizio per un tempo prolungato, determinato dalla legge.   

I fondamenti della prescrizione sono l’esigenza di certezza nelle relazioni giuridiche, che è compromessa quando un diritto non è esercitato per un lungo periodo; e la  tendenza dell’ordinamento giuridico a sfavorire l’inerzia.

Per ogni diritto per il quale non sia stabilito dalla legge un diverso termine, il termine ordinario di prescrizione è di dieci anni.

In altri casi può essere previsto un termine minore o maggiore.

Si ha un termine maggiore ad esempio per i diritti reali su cosa altrui, che si estinguono per mancato esercizio ventennale del diritto (usucapione), un termine inferiore è invece previsto nei casi delle prescrizioni brevi.

La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto poteva essere fatto valere.

Non sono sottoposti a prescrizione i diritti indisponibili, come i diritti della personalità e i diritti inerenti i rapporti della famiglia.

Altro diritto imprescrittibile è l’azione di rivendicazione della proprietà, che si estingue solo se al mancato esercizio da parte del titolare corrisponde il prolungato possesso altrui, con il conseguente altrui acquisto della proprietà per usucapione.

Non è soggetta a prescrizione l’azione di nullità del contratto.

Il decorso del termine di prescrizione è interrotto se il titolare del diritto compie un atto formale di esercizio del diritto stesso (ad esempio l’atto con il quale si inizia un giudizio), oppure quando il soggetto passivo riconosce l’esistenza del diritto.

Con l’interruzione della prescrizione questa ricomincia da principio a decorrere.

Caso differente è la sospensione della prescrizione, in questo caso il decorso del termine della prescrizione si arresta al verificarsi di una causa di sospensione (ad esempio se il creditore si sposa con il debitore, la prescrizione del debito è sospesa fino allo scioglimento del matrimonio), il termine ricomincerà a decorrere quando la causa di sospensione è cessata.

Alcuni diritti si prescrivono, anziché in dieci anni, in un termine più breve. Si parla in questo caso di prescrizioni brevi, i casi più importanti sono l’azione di annullamento che si prescrive in cinque anni, il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito che si prescrive anch’esso in cinque anni, e si riduce a due anni se prodotto dalla circolazione di veicoli, l’azione revocatoria si prescrive in cinque anni.

Ci sono poi crediti che, pur sottoposti alla ordinaria prescrizione decennale, si presumono estinti, salvo prova contraria, se è trascorso un certo tempo da quando sono sorti. Ad esempio si presume pagato il conto dell’albergo o del ristorante trascorsi sei mesi dall’alloggio o dalla consumazione.


 

 
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