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Risoluzione del contratto per inadempimento di Carlo Pandolfini

   

  

Nei contratti a titolo oneroso, detti anche a prestazioni corrispettive, ciascuna delle parti si obbliga ad una prestazione per avere in cambio la prestazione cui si è obbligata l’altra parte.

Può accadere che una delle parti non adempia la propria obbligazione, oppure che la prestazione di una delle parti diventi impossibile, o ancora che la prestazione di una delle parti diventi eccessivamente onerosa rispetto alla prestazione dell’altra. Questi eventi determinano un’alterazione della causa del contratto che comporta la risoluzione del contratto, ovvero lo scioglimento dello stesso.

La risoluzione per inadempimento può assumere due forme: la risoluzione giudiziale, attraverso la quale una parte agisce in giudizio per la risoluzione del contratto, chiedendo al giudice di sciogliere il contratto; la risoluzione stragiudiziale, che consente di risolvere rapidamente il contratto, senza necessità di un provvedimento giudiziario che accerti l’effettiva sussistenza dell’inadempimento prevede tre diverse  forme: la diffida ad adempiere, attraverso la quale una parte intima per iscritto l’altra parte di adempiere entro un dato termine, che non può essere inferiore a quindici giorni, con l’avvertenza che, altrimenti, il contratto verrà risolto di diritto; la clausola risolutiva espressa, con la quale le parti convengono che, se una parte non adempie, il contratto si risolverà di diritto, senza necessità di rivolgersi al giudice; terza ipotesi di risoluzione stragiudiziale si verifica se per la prestazione di una parte era stato fissato un termine, termine da considerarsi essenziale nell’interesse dell’altra parte.


 

 
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