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La successione testamentaria di Carlo Pandolfini

   

 

 

 

Il testamento è un atto unilaterale, che consiste della sola dichiarazione di volontà del testatore, non possono fare testamento i minori di diciotto anni e gli interdetti; è un atto revocabile, in quanto il testatore può revocarlo o modificarlo fino all’ultimo istante della sua vita; il testamento è un atto a causa di morte, o mortis causa; è un atto di liberalità, con cui si dispone di tutte le proprie sostanze o di parte di esse; è un atto formale, per essere valido deve essere redatto nelle forme previste dalla legge:

testamento olografo, scritto, datato e sottoscritto tutto di mano dal testatore, esso può avere aggiunte successive (codicilli) redatti nella stessa forma;

testamento pubblico, scritto dal notaio dopo che il testatore gli ha esposto le sue ultime volontà davanti a due testimoni;

testamento segreto, scritto in un qualunque foglio di carta non necessariamente da testatore che davanti a due testimoni consegna il foglio, chiuso in una busta sigillata, ad un notaio.

Il testamento può contenere anche disposizioni non patrimoniali, come il riconoscimento di un figlio naturale (contenuto atipico).

Le disposizioni patrimoniali, che formano il contenuto tipico del testamento possono essere: l’istituzione di erede, di uno o più eredi, ossia successori a titolo universale;

l’istituzione di uno o più legati, ossia successori a titolo particolare che hanno per oggetto beni determinati; la costituzione di una fondazione, sempre nel rispetto dei diritti dei legittimari.

L’efficacia delle disposizioni testamentarie può dipendere, come per l’efficacia del contratto, dal verificarsi di una condizione sia sospensiva che risolutiva. Solamente i legati possono essere sottoposti a termine.

Una disposizione accessoria è l’onere, o modo, che è una prestazione di dare o di fare o di non fare imposta al beneficiario dell’atto di liberalità.

La devoluzione successiva si attua, nel caso che un erede non possa o non voglia accettare, nel seguente ordine:

1)   sostituzione: il testatore può indicare nel testamento una o più persone destinate a succedere nel caso in cui l’erede o il legatario non possa o non voglia accettare;

2)   rappresentazione: attraverso la quale i discendenti, legittimi o naturali, subentrano nella successione;

3)   accrescimento: se non è prevista la sostituzione né esistono i presupposti per la rappresentazione la quota dell’erede o la porzione del legatario che non può o non vuole accettare si devolve agli altri;

4)   successione legittima.

L’invalidità del testamento o di sue singole disposizioni può assumere due forme: nullità e annullabilità.

Il contratto è nullo in presenza della violazione del divieto di testamento congiuntivo e di testamento reciproco.

Il motivo illecito rende nulla la disposizione se risulta dal testamento.

I difetti di forma producono la nullità solo se rendono incerta l’autenticità della disposizione. L’azione di nullità può essere esercitata da qualunque interessato ed è imprescrittibile.

I casi di annullabilità sono: annullabilità per difetti di forma, quando tali difetti non comportino la nullità; annullabilità per incapacità di disporre, è quindi annullabile il testamento del minore e dell’interdetto e dell’incapace naturale, ossia di chi si trovasse, al momento della formazione del testamento, in uno stato anche transitorio di incapacità di intendere o di volere; annullabilità per vizi della volontà, ovvero per errore, violenza, dolo.

L’azione di annullamento, che spetta a qualunque interessato, si prescrive in cinque anni.  


 

 

 
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