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Clausole vessatorie: ipotesi di inefficacia relativa di Carlo Pandolfini

 

 

Può accadere che un contratto, sebbene valido, sia inefficace, ovvero non produttivo di effetti.

Si parla di inefficacia assoluta che opera sia fra le parti sia rispetto ai terzi, e inefficacia relativa che agisce solo nei confronti dei terzi o di determinati terzi.

L’inefficacia relativa prende anche il nome di inopponibilità. 

Tra le ipotesi di inefficacia relativa troviamo la simulazione del contratto, che si verifica quando uno o più soggetti stipulano un negozio giuridico dando vita solo a parvenze esteriori di un contratto, del quale non vogliono gli effetti (simulazione assoluta), oppure creando le parvenze esteriori di un contratto diverso da quello voluto (simulazione relativa).

Fra le parti il contratto simulato è inefficace, nei confronti dei terzi invece il contratto simulato può essere inefficace o efficace, in entrambi i casi vengono comunque protetti gli interessi dei terzi.

Il contratto simulato sarà inefficace rispetto a quei terzi i cui diritti sono pregiudicati dal contratto simulato, sarà efficace invece rispetto ai terzi che, in buona fede, hanno fatto affidamento sull’apparenza creata dal contratto simulato.

Un’altra ipotesi di inefficacia relativa è il contratto fiduciario, dove la causa del contratto eccede lo scopo che le parti perseguono attraverso il contratto, questo eccesso della causa rispetto allo scopo dei contraenti risulta da uno specifico patto fra i contraenti (il cosiddetto patto fiduciario), che ha la funzione di riportare il contratto entro i limiti dello scopo dei contraenti.

A differenza del contratto simulato, il contratto fiduciario mira a realizzare effetti voluti dalle parti, quindi è, in linea di principio, valido ed efficace. Si parla però di efficacia meramente obbligatoria e non efficacia reale: vincola le parti fra loro ma non è opponibile ai terzi. Quindi se il fiduciario, violando il patto, aliena il bene oggetto del contratto ad un terzo, questi acquista validamente, e lo sfiduciante potrà soltanto ottenere dal fiduciario il risarcimento dei danni.

Delle nuove cause di inefficacia relativa sono state introdotte a seguito del recepimento di direttive comunitarie in vista di una maggiore tutela delle esigenze di protezione del consumatore.

Il contratto intercorrente fra un professionista ed un consumatore può includere condizioni contrattuali che provocano una situazione di squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Si presumono vessatorie, fino a prova contraria, venti clausole espressamente menzionate dall’art. 1469 bis del cc, anche se la categoria delle clausole vessatorie rimane una categoria aperta in quanto il consumatore può sempre provare che una data clausola sia vessatoria in quanto provoca un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

L’inefficacia di una clausola vessatoria è una inefficacia relativa in quanto opera solo a vantaggio del consumatore, non può essere fatta valere dal professionista. Si parla inoltre di inefficacia parziale in quanto non colpisce l’intero contratto, ma solo la singola clausola definibile come vessatoria, mentre il contratto resta efficace.


 

 

 
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