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Classificazione dei contratti di Carlo Pandolfini

 

 

I contratti sono oggetto di numerose classificazioni: in base al numero delle parti si possono avere contratti bilaterali (se le parti sono due) e contratti plurilaterali (se le parti sono più di due, come nel caso delle società e delle associazioni).

Sono contratti mortis causa quei contratti che regolano la futura successione di un soggetto (esempio il testamento), sono contratti tra vivi tutti gli altri destinati a soddisfare le normali esigenze della vita di relazione.

In base alla natura del rapporto si distinguono i contratti patrimoniali, che disciplinano rapporti suscettibili di valutazione economica (ad esempio il contratto di lavoro). All’interno dei contratti patrimoniali abbiamo i negozi a titolo gratuito, dove alla prestazione di un soggetto non corrisponde un corrispettivo (o una controprestazione) a carico del beneficiario della stessa (esempio sono gli atti di liberalità). Abbiamo, sempre all’interno dei contratti patrimoniali, i negozi a titolo oneroso, in cui a fronte di una prestazione vi è una controprestazione (un esempio è la compravendita, dove alla consegna di una cosa segue il pagamento del corrispettivo).

Per quanto riguarda i negozi non patrimoniali gli interessi tutelati attengono alla famiglia (esempio sono il matrimonio e il rapporto di filiazione).

In base alla forma, ovvero al modo di esternazione della volontà, i contratti sono solenni, per la cui validità è richiesta una data forma, oppure non solenni, per la cui validità non è richiesta una data forma.

I negozi solenni sono tassativi perché rappresentano una deroga al principio generale della libertà della forma. L’art. 1350 del cc ad esempio indica gli atti che devono farsi per iscritto, come i contratti di trasferimento della proprietà immobiliare.

In base al modo di formazione, e quindi di perfezionamento del contratto, i contratti consensuali si perfezionano con lo scambio del consenso, ad esempio il contratto di compravendita è perfezionato quando si incontrano le volontà delle parti, anche se il bene oggetto della compravendita non è consegnata all’acquirente. Si chiamano reali invece quei contratti che si perfezionano con la consegna della cosa. Ad esempio il contratto di pegno si perfeziona con la consegna della cosa; il contratto di mutuo con la consegna del denaro.

Per quanto riguarda gli effetti si distinguono i contratti ad effetti reali (traslativi), art. 1376 del cc, sono quei contratti che producono il trasferimento della proprietà di un bene determinato o la costituzione o il trasferimento di un diritto reale su un bene determinato. In questi contratti la proprietà o il diritto si acquistano per effetto del consenso delle parti (principio consensualistico).

I contratti ad effetti obbligatori danno luogo invece alla nascita di un rapporto obbligatorio (ad esempio il contratto di locazione fa nascere un rapporto obbligatorio di pagamento del canone).

In base alle obbligazioni che scaturiscono si parla di contratti a prestazioni corrispettive, che fanno sorgere obblighi e diritti tra le parti, quindi la prestazione di una parte trova la sua causa nella prestazione dell’altra (es. consegna bene – pagamento prezzo). I contratti unilaterali o con prestazioni a carico di una sola parte presuppongono due parti e due manifestazioni di volontà, ma generano l’obbligo della prestazione a carico di una sola parte. La parte non debitrice può rifiutare.

 


 
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