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Il contratto di Carlo Pandolfini

 

 

 

Secondo l’art. 1321 del codice civile il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro rapporti giuridici di natura patrimoniale; cioè rapporti che hanno ad oggetto beni o prestazioni suscettibili di valutazione economica.

Il contratto viene inquadrato dalla dottrina nella figura più ampia del negozio giuridico (categoria di elaborazione dottrinale non recepita dal legislatore).

Premesso che il negozio giuridico è una manifestazione di volontà di un soggetto volta a produrre effetti giuridici che il diritto realizza in quanto voluti (il soggetto vuole la dichiarazione di volontà e vuole gli effetti che da questa scaturiscono; es. nella compravendita l’acquirente dichiara di voler acquistare e accetta le conseguenze che derivano da questa sua manifestazione di volontà: pagare il prezzo e diventare proprietario), il contratto è un negozio giuridico bilaterale o plurilaterale (a seconda che le parti siano due, ad esempio la compravendita con un acquirente e un venditore; o più di due, ad esempio il contratto di società) e patrimoniale.

La grande importanza del contratto deriva dall’ampio riconoscimento legislativo della cosiddetta signoria della volontà, ossia dal fatto che la legge riconosce ai privati un ampio potere di provvedere, con proprio atto di volontà, alla costituzione, alla regolazione ed all’estinzione dei rapporti patrimoniali (cosiddetta autonomia contrattuale).

L’autonomia contrattuale si manifesta principalmente in tre forme: è, anzitutto, libertà di scelta, a seconda dello scopo che i privati si prefiggono, fra i diversi tipi di contratto previsti dalla legge; l’autonomia contrattuale si manifesta inoltre nella libertà di determinare le clausole del contratto, che nel loro insieme formano il regolamento contrattuale e nella libertà di concludere contratti atipici, ovvero contratti non corrispondenti ai tipi contrattuali previsti dal legislatore. I contratti atipici sono validi purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico.

La struttura del contratto consta di quattro elementi essenziali: l’accordo, ovvero l’incontro tra le manifestazioni di volontà delle parti; la causa, che è la ragione concreta del negozio, la funzione economico-sociale dell’atto di volontà; l’oggetto, che è il diritto che il contratto trasferisce da una parte all’altra oppure la prestazione che una parte si obbliga ad eseguire a favore dell’altra e la forma, che è il mezzo attraverso cui si manifesta all’esterno la volontà contrattuale.

Gli elementi accidentali del contratto sono la condizione, il termine ed il modo.

La condizione è un elemento futuro ed incerto al cui verificarsi è subordinato l’inizio (in questo caso si parlerà di condizione sospensiva) o la fine (in questo caso si parlerà di condizione risolutiva) dell’efficacia del negozio.

Il termine è l’evento futuro e certo dal quale o fino al quale il contratto produce i suoi effetti.

Il modo è un elemento apponibile a tutti i negozi a titolo gratuito (donazione, testamento…) allo scopo di limitarli. Esso non costituisce un corrispettivo, i negozi conservano il loro carattere gratuito. Se l’onere a carico del donatario non viene adempiuto l’atto di liberalità non cade salvo che colui che effettua l’atto a titolo gratuito non abbia previsto l’inadempimento dell’onere come causa di risoluzione del contratto. 


 
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