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Le fonti del diritto di Carlo Pandolfini

 

 

Delle fonti del diritto possiamo parlarne come fonti di produzione, facendo riferimento ai modi di formazione delle norme giuridiche, oppure come fonti di cognizione, facendo riferimento ai testi che contengono le norme giuridiche già formate.

 

Le fonti del diritto che interessano il nostro paese si definiscono di ordine nazionale se basate sulla sovranità dello Stato italiano, si definiscono invece di ordine sovranazionale quando sono basate sui poteri della Comunità europea. 

 

Il sistema delle fonti ha un ordine di successione cui corrisponde una vera e propria gerarchia tra le norme giuridiche prodotte dalle stesse fonti.

Quindi le norme contenute in fonti di grado superiore vincolano l’attività produttiva di norme mediante fonti di grado inferiore.

 

Il sistema delle fonti attualmente è costituito dal Trattato della Comunità europea ed i regolamenti comunitari; la Costituzione e le leggi costituzionali; le leggi ordinarie dello Stato; Le leggi regionali; i regolamenti; gli usi.

 

Il Trattato della Comunità europea e i regolamenti comunitari si collocano ad un livello sovraordinato rispetto alle fonti di diritto interno.

L’adesione del nostro paese alla Comunità Europea ha comportato una limitazione della sovranità dello Stato a favore di direttive comunitarie finalizzate alla formazione di un diritto europeo uniforme che assicuri la rapidità e la certezza del diritto nelle transazioni internazionali. 

 

La Costituzione è la legge fondamentale della Repubblica per modificare la quale occorre un procedimento particolare di revisione costituzionale.

Con le leggi costituzionali sono regolate le materie per le quali la Costituzione ha formulato una riserva di legge costituzionale.

Quando una legge si trova in contrasto con la Costituzione o con le altre leggi costituzionali si dice costituzionalmente illegittima ed a giudicarla tale dovrà essere la Corte costituzionale.    

 

Alle leggi ordinarie sono equiparati gli atti del governo aventi forza di legge ordinaria, essi sono:

I decreti-legge, che il governo può emanare in casi straordinari di necessità e urgenza e che perdono efficacia sin dall’inizio se entro 60 giorni il parlamento non li converte in legge;

I decreti legislativi, che il governo emana per conto del parlamento, il quale fissa i criteri direttivi cui il governo deve attenersi definendo l’oggetto ed il tempo entro il quale la delega deve essere esercitata. 

        

Le leggi regionali sono il portato dell’autonomia legislativa che la Costituzione riconosce alle Regioni, la quale comporta una limitazione della sovranità dello Stato, il quale si limita a dettare i principi fondamentali cui le Regioni devono attenersi nell’esercizio di tale autonomia legislativa.

 

I regolamenti sono una fonte normativa sott’ordinata alla legge, non possono quindi contenere norme contrarie alle disposizioni di legge.

I regolamenti sono emanati dal governo o da altre autorità come le regioni, province, comuni e da autorità diverse dagli enti territoriali come la Banca d’Italia o la Consob.

 

Gli usi si collocano all’ultimo livello della gerarchia delle fonti.

Gli usi sono una fonte non scritta e non statuale, quindi non elaborata da appositi organi legislativi dello Stato. Essi consistono nella pratica uniforme e costante di dati comportamenti, seguita dalla convinzione che quei comportamenti siano giuridicamente obbligatori.

Gli usi hanno piena efficacia nelle materie non regolate da leggi o regolamenti, altrimenti hanno efficacia solo se espressamente richiamati da questi.


 
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