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Diritto oggettivo e diritti soggettivi di Carlo Pandolfini

 

 

 

Il termine "diritto" viene utilizzato sia in senso oggettivo sia in senso soggettivo.

 

  • Diritto in senso oggettivo: norma generale ed astratta che regola i rapporti tra gli uomini, imponendo loro di assumere dati comportamenti. Secondo quanto detto sopra, la funzione del diritto oggettivo è quella di risolvere pacificamente i conflitti di interessi tra gli uomini. Quindi, ogni norma giuridica dispone in ordine ad un possibile conflitto di interessi; essa stabilisce quale, tra gli interessi in conflitto sia degno di protezione.
  • Diritto in senso soggettivo: è l’interesse che viene protetto dal diritto oggettivo. Il diritto soggettivo è la pretesa di un soggetto ad esigere da un altro soggetto l’osservanza di un dovere che una norma impone al secondo nell’interesse del primo. Es.: art. 2043 c.c. << qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno ingiusto >>. Tale norma impone al soggetto che cagiona un danno il dovere di risarcirlo. Tale dovere è imposto nell’interesse di un altro soggetto, precisamente del soggetto che ha subito il danno. Il soggetto che ha subito il danno può pretendere il risarcimento del danno medesimo. Tale pretesa è un diritto soggettivo.

 

 

DIRITTI SOGGETTIVI ASSOLUTI E DIRITTI SOGGETTIVI RELATIVI.

 

I diritti soggettivi vengono suddivisi in assoluti e relativi a seconda, rispettivamente, che il titolare dei medesimi possa farli valere nei confronti di chiunque ovvero solo nei confronti di soggetti determinati.

 

- Diritti assoluti: es. diritto di proprietà. Il proprietario ha il diritto di escludere chiunque dall’utilizzazione della cosa che forma oggetto della sua proprietà. A tale diritto è correlato il dovere di tutti di astenersi dall’utilizzazione della cosa altrui.

 

- Diritti relativi: es. diritto di credito (Tizio deve avere da Caio mille lire; Caio deve dare mille lire a Tizio; Tizio può far valere il suo diritto di credito solo nei confronti di Caio), es. diritto al risarcimento del danno (Tizio ha subito un danno per un comportamento di Caio. Il risarcimento può pretenderlo solo da Caio e non da chiunque). Il titolare del diritto soggettivo relativo può far valere il suo diritto solo nei confronti di soggetti determinati o determinabili.

 

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DIRITTI POTESTATIVI.

Come detto in precedenza, alla pretesa del titolare di un diritto soggettivo è correlato un divieto o un obbligo nei confronti o della generalità (dir. sogg. assoluti) ovvero nei confronti di soggetti determinati (dir. sogg. relativi).

Talvolta, tuttavia, le norme giuridiche riconoscono ad un soggetto una situazione giuridica soggettiva che non determina nei confronti di altri soggetti un divieto o un obbligo, ma una "soggezione". Es. la norma che riconosce il diritto di recesso dal contratto, attribuisce al soggetto - che tale diritto di recesso può esercitare - un diritto potestativo nei confronti dell’altro contraente, il quale dovrà sottostare alla decisione presa. Precisamente, quest’ultimo si troverà in una situazione di soggezione. Es. contratto di lavoro; il lavoratore può dimettersi (è un suo diritto - potestativo) recedendo dal contratto di lavoro e determinando la cessazione del rapporto di lavoro. Il datore di lavoro potrà limitarsi a prendere atto dell’esercizio del diritto di recesso del lavoratore.

 

 

ONERE.

Talvolta il diritto oggettivo prescrive un determinato comportamento che un soggetto è libero di osservare ovvero di non osservare, ma che deve osservare se vuole ottenere un determinato risultato a lui utile. Es. art. 2697 c.c. << chi vuol far valere in giudizio un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento >>. L’attore, cioè, deve provare i fatti costitutivi del suo diritto se vuole ottenere una sentenza del giudice a lui favorevole. Es. Tizio è creditore nei confronti di Caio di mille lire. Caio non paga. Tizio cita Caio. Se vuole che il giudice condanni Caio al pagamento delle mille lire, deve allegare le prove di essere creditore (es. una fattura).

In particolare, è necessario che ad un’autorità sia riconosciuta la funzione di creare regole per la soluzione dei conflitti; ed ad un’altra autorità sia attribuita la funzione di applicare quelle regole – così elaborate - per la risoluzione dei conflitti.

 


 

 

 
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