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Il titolare effettivo di Carlo Pandolfini

 

Il titolare effettivo di un rapporto bancario è la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il rapporto stesso.

Il Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive integrazioni, tra i vari adempimenti a carico degli intermediari finanziari, prevede l’obbligo di adeguata verifica della clientela, che consiste nelle seguenti attività:

 

  • identificare il cliente e verificarne l'identità sulla base di documenti in corso di validità, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
  • identificare gli eventuali "titolari effettivi" e verificarne l'identità;
  • ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo;
  • svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo.

 

Il titolare effettivo è:

  • nel caso di società: la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25% più uno di partecipazione al capitale sociale. Nel caso in cui la suddetta quota di partecipazione sia nelle mani di più persone fisiche si dovrà provvedere ad indicare, quali titolari effettivi, tutti i soggetti detentori, salvo che negli approfondimenti di rafforzata verifica non emergano altri elementi (di natura contrattuale, di fatto, ecc) che individuano un ulteriore soggetto in grado di esercitare un reale controllo sulla società; la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica;
  • in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi: se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25% o più del patrimonio di un'entità giuridica; se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica; la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25% o più del patrimonio di un'entità giuridica;
  • in caso di persone fisiche: la persona per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività o nel cui interesse viene richiesta l'instaurazione del rapporto continuativo.

In caso di cointestazione la richiesta di dichiarazione deve essere raccolta per ogni singolo cointestatario.

In base al quadro normativo prospettato dal Decreto si riepilogano in seguito ulteriori considerazioni:

I) qualora non esista un titolare effettivo che detenga la partecipazione o il diritto di voto nella misura indicata (più del 25%), perché:

  • la persona fisica (o le persone fisiche) hanno partecipazioni inferiori alla soglia;
  • il "socio finale" non è persona fisica (ad esempio, è un ente pubblico o una banca o una società quotata in un mercato regolamentato),

deve essere acquisita esplicita dichiarazione in tal senso all'interno del questionario ex art. 21. In particolare, nei casi della specie, nella documentazione acquisita a corredo, deve essere tracciata la catena di partecipazioni per evidenziare che il soggetto finale non rientra nel concetto di titolare effettivo.

II) Nell'ipotesi in cui non risulti possibile accertare l'esistenza o l'identità del titolare effettivo, perché:

  • non a conoscenza di chi agisce per la società;
  • non viene enunciato (anche se conosciuto);
  • il dato non è evincibile altrimenti (neppure dal controllo di documenti o registri pubblici),

la normativa prevede che non si possa instaurare il rapporto o eseguire l'operazione rilevante o continuare a mantenere il rapporto già esistente. In ogni caso la Banca deve acquisire una dichiarazione in tal senso da parte del cliente che le consentirà di avere un riscontro firmato sulla non sussistenza o non conoscenza del titolare effettivo o dei suoi dati identificativi.

III) Anche quando il cliente dichiara il titolare effettivo, rimane ferma la necessità per la Banca di fare ricorso a verifiche dirette qualora si configuri un rischio elevato in relazione al cliente o all'operatività richiesta.


 

 
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