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Il pagamento di un assegno con firma di traenza falsa e la responsabilità della banca di Carlo Pandolfini

 
L’azione risarcitoria promossa nei confronti di una banca che abbia pagato un assegno malgrado la falsità della firma di traenza dal punto di vista meramente processuale risulta disciplinata dalle regole generali dell’onere della prova: spetta cioè all’attore che la contesta dimostrare la falsità della sottoscrizione, fornendo elementi di comparazione e sollecitando l’ammissione di una consulenza tecnica d’ufficio.
La banca, per contro, è tenuta a dimostrare l’efficacia liberatoria del pagamento del titolo affinché la falsità non sia rilevabile con l’ordinaria diligenza richiesta nell’esercizio dell’attività bancaria (Cass. civ. sez. I, sent. n. 12471 del 12/10/2001; Cass. civ. sent. n. 1420 del 24/02/1983).
Alla banca è infatti imposto un grado di diligenza superiore rispetto a quella ordinaria e riconducibile all’art. 1176 comma 2 c.c.
La diligenza della banca, nell'adempimento dei suoi doveri di mandataria, deve essere determinata non in base al parametro dell'osservatore medio, ma secondo il maggior grado di attenzione e prudenza richiesto dalla professionalità del servizio espletato al bonus argentarius (Cass. civ. Sez. I, sent. n. 4642 del 07-11-1989). Muovendo da questo maggior grado di diligenza imposto ed in forza del quale un prudente banchiere dovrebbe comunque essere in grado di riconoscere - e di verificare - un assegno falsificato, si presume la colpa della banca e si impone pertanto alla medesima l’onere di provare che il falso non era comunque riconoscibile.


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Nel caso di assegno bancario pagato malgrado la falsità della firma di traenza, si ritiene che manchi la diligenza allorquando la banca, in ipotesi di un’abile contraffazione della firma, non abbia posto in essere un prudente raffronto tale da individuare macroscopiche e grossolane falsità emergenti in modo chiaro dalla comparazione con lo specimen di firma depositato.


 

 
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