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Criticità del cambio assegni di Carlo Pandolfini

 

 

Nel rimandare la problematica del cambio di assegno circolare allo specifico articolo, trattiamo qui la questione delle criticità legate al cambio di assegno bancario.

 

Il  cosiddetto “cambio assegni” presenta sostanzialmente 2 criticità:

  • il pagamento viene fatto direttamente al beneficiario che deve essere, per questo, persona “favorevolmente conosciuta”;

  • l’assegno, che normalmente viene versato in conto corrente “salvo buon fine”, in questo caso  viene immediatamente monetizzato.


Ciò motiva il fatto che un tale tipo di operatività debba essere valutata caso per caso e spesso sia lasciata alla discrezionalità dell’operatore di sportello ( che dovrà verificare che il beneficiario sia persona “favorevolmente conosciuta”) più che all’autorizzazione del funzionario. 

 

Nel caso di assenza fondi (assegno emesso senza provvista), il nostro rifiuto potrà essere netto e potremo invitare il beneficiario a rivolgersi al traente senza grosse spiegazioni.

 

Le discussioni con i clienti nascono di fronte al rifiuto (comunque legittimo) al pagamento perché persona “non favorevolmente conosciuta”, intendendo con tale formula una persona non conosciuta personalmente in filiale. 

 

Potremmo sempre valutare, a supporto della nostra decisione, il contatto del traente per avere la conferma di emissione dell’assegno.

 

  ***

 

In un’occasione ho dovuto replicare per iscritto al figlio di una nostra correntista che era solito presentarsi allo sportello con un assegno emesso dalla mamma pretendendone il cambio (naturalmente con fare arrogante e presuntuoso). Con l’aiuto dell’ufficio legale strutturammo un riscontro in cui si andava incontro alla richiesta del cliente senza però ratificare un suo diritto al cambio assegni.

 

“Gent. mo Sig. Rossi,

in replica alla Sua del 20 marzo u.s. Le rappresentiamo quanto segue.

Come noto il  cosiddetto “cambio assegni” presenta sostanzialmente 2 criticità:  a) il pagamento viene fatto direttamente al beneficiario che deve essere, per questo, persona “favorevolmente conosciuta”; b) l’assegno, che normalmente viene versato in conto corrente “salvo buon fine”, in questo caso  viene immediatamente monetizzato.

Quanto sopra, motiva il fatto che un tale tipo di operatività venga lasciata alla discrezionalità dell’ operatore di sportello.

Tutto ciò premesso, considerata l’ entità delle somme usualmente presentate all’incasso, la favorevole conoscenza del portatore e la possibilità, di volta in volta, di contattare il traente per la conferma di emissione dell’assegno bancario, riteniamo di poter dar corso, nel Suo specifico caso, ad una tale operatività, come già anticipatoLe per le vie brevi.

Cordiali saluti”

  

 

 

 

  


 

 
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