Pagamento di assegno bancario di Carlo Pandolfini

 

Si richiede un parere in merito al corretto comportamento da adottare a seguito di minaccia di un cliente al quale abbiamo negato il cambio di un assegno bancario tratto su conto corrente di altra agenzia della nostra Banca. Si richiedono in particolare i riferimenti normativi e giuridici cui riferirsi da esporre alle forze dell'ordine cui probabilmente il cliente non soddisfatto del nostro rifiuto si rivolgerà.

 

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Mentre l’assegno circolare è un titolo di credito che contiene una promessa di pagamento, l’assegno bancario è un ordine che il traente impartisce al trattario (banca); l’ordine di pagare è una delegazione però non obbligatoria per la banca stessa (cfr Cass. 15396/2000).

Da ciò consegue che il prenditore ha solo l’aspettativa di essere soddisfatto, ma non può accampare nei confronti della banca trattaria un diritto a pretenderne il pagamento.

Infatti il giudice ha sentenziato che la banca trattaria non è mai obbligata al pagamento del titolo nei confronti del portatore, ma solo nei confronti del traente (cfr Trib Napoli 3 ottobre 1996 in B.B.T.C. 1998 II 90).

Per cui solamente il traente – nel caso di mancato pagamento dell’assegno da parte della banca - potrà agire nei confronti del trattario in virtù della convenzione di assegno (cfr Cass. 2524 del 1960); il portatore del titolo potrà solo avvalersi nei confronti del suo personale debitore e perciò del traente.