Facoltà del procuratore di conferire delega a terzi (la sub-rappresentanza) di Carlo Pandolfini

 

 

La dottrina si è posta il problema se, nel silenzio della fonte costitutiva della rappresentanza (procura o altro) sia consentito, al rappresentante, delegare a terzi la rappresentanza di determinati atti.

A questo proposito possiamo individuare orientamenti

 

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Richiamandoci ancora una volta al prescrittivo obbligo di diligenza della banca, dobbiamo pretendere, nel caso in cui il procuratore intenda conferire a terzi una subdelega, che la stessa sia autorizzata in maniera specifica dal rappresentato (quindi sia prevista nell'atto di procura e siano ben individuati gli atti che possono essere oggetto di subdelega) oppure se, nel silenzio di espressa autorizzazione, la sostituzione si prospetti come necessaria (per eventi naturali o impossibilità del rappresentante): in tal caso il rappresentante che ha nominato il subdelegato risponde dell’operato di quest’ultimo nei confronti del rappresentato, come risponde della qualità della persona nominata se il rappresentato ha autorizzato la subdelega senza fornire indicazioni sulla persona del designato.