NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta. Per saperne di piu'

Approvo

Facoltà del procuratore di conferire delega a terzi (la sub-rappresentanza) di Carlo Pandolfini

 

 

La dottrina si è posta il problema se, nel silenzio della fonte costitutiva della rappresentanza (procura o altro) sia consentito, al rappresentante, delegare a terzi la rappresentanza di determinati atti.

A questo proposito possiamo individuare orientamenti

  • favorevoli della dottrina (la delega del potere rappresentativo non è altro che un modo  di espletamento dello stesso, pertanto la procura è normalmente trasferibile in sub-rappresentanza, salvo lo specifico divieto alla sostituzione) ed 
  • orientamenti contrari (il rappresentante non può a sua volta liberamente cedere il potere perché con tutta evidenza il potere è attribuito intuitus personae - sulla base di un mandato fiduciario). Di conseguenza il rappresentato può anche autorizzare il rappresentante a delegare in tutto o in parte i propri poteri a terzi, solo se autorizzato nella procura.

 

***

 

Richiamandoci ancora una volta al prescrittivo obbligo di diligenza della banca, dobbiamo pretendere, nel caso in cui il procuratore intenda conferire a terzi una subdelega, che la stessa sia autorizzata in maniera specifica dal rappresentato (quindi sia prevista nell'atto di procura e siano ben individuati gli atti che possono essere oggetto di subdelega) oppure se, nel silenzio di espressa autorizzazione, la sostituzione si prospetti come necessaria (per eventi naturali o impossibilità del rappresentante): in tal caso il rappresentante che ha nominato il subdelegato risponde dell’operato di quest’ultimo nei confronti del rappresentato, come risponde della qualità della persona nominata se il rappresentato ha autorizzato la subdelega senza fornire indicazioni sulla persona del designato.

 

 


 

 

 

 
Italian Dutch English French Spanish