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Rimesse su rapporti di società fallita di Carlo Pandolfini

  

  

 

L’art. 44 L.F., al secondo comma, commina l’inefficacia (rispetto alla massa) dei "pagamenti ricevuti dal fallito dopo la sentenza dichiarativa di fallimento".

 

Le registrazioni in accredito sul conto corrente del cliente operate successivamente alla data del fallimento rivestono la natura di "pagamenti ricevuti dal fallito" e, pertanto, andranno restituiti alla Curatela.

Si rammenta, inoltre, che, a mente dell’art. 78 citata legge, il contratto di conto corrente bancario si scioglie "ope legiis" con la dichiarazione di fallimento, con la conseguenza, per quel che qui interessa, che, successivamente a tale data, non possono evidentemente essere addebitate sul conto stesso voci a titolo di interessi e spese.


 

 
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