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Sentenza Corte di Cassazione n. 10386/09 - c/c intestato al de cuius in regime di comunione legale dei beni di Carlo Pandolfini

 

  

 

Considerato che l’ABI con parere n. 1177 dell’11 novembre 2009 ha sostanzialmente "avallato" l’applicabilità del principio sancito nella sentenza in sede di svincolo dei cespiti relitti a nome del de cuius, riteniamo che, sull’ovvia sussistenza dei necessari presupposti (coniugi in regime di comunione legale) si possa dare corso alla richiesta di acquisizione “iure proprio” della percentuale del 50% del saldo di conto corrente intestato al de cuius che dovesse formulare il coniuge superstite.

Considerato peraltro che, sullo specifico punto, non ci risulta che l’Agenzia delle Entrate abbia espresso parere alcuno, appare opportuno, nei casi in cui si dia corso alla richiesta del coniuge superstite, che quest’ultimo rilasci un’espressa dichiarazione di malleva in favore della Banca con riferimento ad ogni censura, danno o molestia che la Banca stessa dovesse avere a sopportare, tanto da parte dell’Amministrazione Fiscale quanto da parte di ogni altro eventuale avente diritto, in relazione al riconoscimento "iure proprio" della percentuale del 50% del saldo del conto corrente.

Ovviamente, per quanto attiene lo svincolo della residua percentuale del 50%, lo stesso coniuge (da solo o congiuntamente agli altri eventuali eredi) dovrà invece adempiere alle note formalità di natura documentale trattandosi di quota allo stesso spettante "iure successionis".

Nell’ipotesi in cui, oltre al coniuge superstite, vi siano altri eredi e questi abbiano proposto formale opposizione in ordine ai cespiti intestati al de cuius, appare peraltro opportuno soprassedere dal dare corso alla richiesta di svincolo “iure proprio”, che dovesse formulare il coniuge superstite in regime di comunione, in mancanza di un espresso benestare da parte di tutti gli eredi. In tali casi, che possono comunque comportare particolari profili di problematicità, sarà opportuno interessare la funzione legale competente. 

 

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Nel caso di decesso di correntista coniugato in regime di comunione dei beni, il coniuge supersite ha immediatamente diritto al 50 per cento del saldo (iure proprio -  cioè per il fatto di essere in comunione) e il restante 50 per cento cade in successione (per cui il coniuge vi concorrerà stavolta iure successionis e non iure proprio).

Chiaramente per cautelarsi, la banca preferisce non svincolare la quota iure proprio se vi sia contestazione degli eredi  (e questo è in contrasto con quanto dice la sentenza della cassazione).

In considerazione della delicatezza dell'argomento, nei casi di specie, è necessario adottare comportamenti molto prudenti. Si tratta di quelle situazioni in cui la capacità relazionale del gestore di riferimento dovrebbe essere tale da gestire la problematica secondo buon senso.


 

 

 

 

 
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