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L'accesso ai dati del defunto di Carlo Pandolfini

 

 

 

Ai sensi dell’art. 9 del Codice della Privacy il diritto di accesso ai dati dei defunti (inclusi i rapporti bancari e finanziari) può essere esercitato da “chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell’interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione”. Di conseguenza, la banca è tenuta a comunicare a tali soggetti, in modo chiaro e comprensibile, le informazioni relative alla consistenza patrimoniale del defunto, le movimentazioni bancarie, i saldi riferiti a depositi al portatore, anche se estinti da terzi successivamente al decesso, la data in cui è stata disposta l’estinzione del conto o il trasferimento del saldo ad altro conto. Salvo che ricorra un’ipotesi di cointestazione con il defunto, non devono, invece, essere comunicate le informazioni riferite a terzi (ad esempio, il nome del percettore del saldo di deposito) né l’identità della persona delegata a compiere determinate operazioni bancarie per conto del medesimo. 

  

 

Anche il Testo Unico Bancario, all'art. 119 punto 4, prevede che l'erede possa richiedere, a proprie spese, copia della documentazione bancaria: 

Art. 119 - (Comunicazioni periodiche alla clientela)

  1. Nei contratti di durata i soggetti indicati nell'articolo 115 forniscono per iscritto al cliente, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto. Il CICR indica il contenuto e le modalità della comunicazione.
  2. Per i rapporti regolati in conto corrente l'estratto conto è inviato al cliente con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile.
  3. In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla clientela si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento.
  4. Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.

 

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Gli eredi o, se previsto, l'esecutore testamentario, possono richiedere alla Banca documenti, estratti, contabili riferiti anche a periodi precedenti l'apertura della successione.
E' sempre consigliabile pretendere una richiesta scritta da parte degli interessati. 


 

 
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