La gestione delle crisi bancarie di Carlo Pandolfini

 

 

La normativa di riferimento prevede diverse procedure di gestione delle crisi bancarie, che variano sulla base del livello di criticità della situazione aziendale: gravità delle perdite patrimoniali, irregolarità e violazioni normative e amministrative.
È esclusa l'applicazione di procedure diverse da quelle disciplinate dal TUB.
 
Se la crisi non presenta caratteri di irreversibilità, la banca può essere sottoposta ad amministrazione straordinaria. Questa è disposta con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, emanato su proposta della Banca d'Italia, cui spetta la nomina degli organi straordinari. Obiettivo della procedura è accertare la situazione aziendale e avviare soluzioni nell'interesse dei depositanti.
Se ci sono ragioni di assoluta urgenza, in presenza degli stessi presupposti per l'avvio dell'amministrazione straordinaria, la Banca d'Italia può nominare uno o più commissari che assumono i poteri di amministrazione dell'intermediario per un massimo di due mesi ("gestione provvisoria").
 
Quando la crisi ha assunto caratteri di irreversibilità, l'intermediario viene assoggettato a liquidazione coatta amministrativa, con provvedimento del Ministro dell'Economia e delle Finanze, emanato su proposta della Banca d'Italia. Anche in questo caso la nomina degli organi liquidatori compete alla Banca d'Italia.