NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta. Per saperne di piu'

Approvo

I consorzi di garanzia collettiva fidi di Daniele Forcina

 

I consorzi di garanzia collettiva (CONFIDI) rappresentano nella realtà delle relazioni banca-impresa del nostro sistema economico un istituto ormai consolidato. La loro attività contribuisce a mitigare i fenomeni di razionamento del credito, consentendone l’accesso a fasce più ampie di imprese, soprattutto per la loro capacità di supplenza, in termini di garanzie, rispetto ai singoli associati. Possono quindi, anche e soprattutto nel quadro regolamentare definito con gli “accordi di Basilea”, rappresentare un punto di incontro tra le attese delle aziende minori e gli obiettivi delle banche. L’operatività dei CONFIDI permette alle imprese: un più semplice accesso al credito, oltre che una serie di benefici secondari, come la riduzione degli adempimenti burocratici e delle tempistiche di erogazione del credito e la negoziazione con la banca finanziatrice di condizioni economiche più favorevoli.

Alle banche i CONFIDI offrono: strumenti di mitigazione del rischio di credito (con relativi risparmi in termini di accantonamento di capitale), attenuazione del fenomeno dell’asimmetria informativa ed intensificazione dei rapporti con la clientela.

Nonostante il fenomeno della garanzia collettiva ha origine agli inizi degli anni sessanta, la legislazione italiana non ha storicamente mai posto particolari vincoli normativi ai CONFIDI. Solo con la legge 317 del 1991 si arriva ad una definizione di CONFIDI idonea a classificarne l’istituto; e con il d.lgs. 385 del 1993 al loro definitivo riconoscimento giuridico, con l’introduzione di requisiti minimi in termini di imprese associate e patrimonio ed obbligo di iscrizione in una sezione speciale dell’elenco degli intermediari finanziari (art. 106 TUB). Nel 2004 entra in vigore un nuovo quadro normativo di riferimento (legge 326 del 24/11/2003), che trova completamento con la “legge quadro dei CONFIDI” (d.l. 269 del 30/09/2003). La parte più innovativa della legge quadro propone ai CONFIDI tre possibili modelli organizzativo-funzionali:

- CONFIDI 106, iscritti ad una apposita sezione dell’elenco previsto dall’art. 106 del TUB;

- CONFIDI 107, iscritti nell’elenco speciale previsto dall’art. 107 del TUB;

- CONFIDI che assumono la forma di banca di credito cooperativo.

La novità di maggior interesse coinvolge i CONFIDI 107 ai quali viene riconosciuta la possibilità di rilasciare garanzie idonee ai fini di Basilea 2 all’attenuazione del rischio di credito assunto dalla banca finanziatrice (cosidetta garanzia a prima richiesta). Se i CONFIDI italiani avevano rilasciato fino ad allora solo garanzie sussidiarie, nel nuovo quadro regolamentare, possono assumere un ruolo decisivo nella catena del valore della concessione del credito, aprendo nuove prospettive nel rapporto banca-impresa-CONFIDI.

La garanzia sussidiaria obbliga la banca, in caso di default dell’impresa finanziata, ad accantonare la garanzia ed a poterla definitivamente incassare solo dopo aver escusso, in via prioritaria, il debitore principale ed i suoi eventuali fideiussori. La banca ha quindi il diritto di accedere al fondo del CONFIDI, in via sussidiaria, per la quota di garanzia prevista dagli accordi.

Nella garanzia a prima richiesta il CONFIDI risponde delle obbligazioni assunte (garanzie rilasciate) al momento del verificarsi del default, e viene escussa a semplice richiesta della banca garantita. Le azioni di recupero sull’obbligato principale e sui suoi eventuali controgaranti, sono a carico del CONFIDI stesso.

L’accordo di Basilea 2 prevede, tra gli altri requisiti, che la garanzia rilasciata dal CONFIDI, per essere riconosciuta come strumento di mitigazione del rischio in quanto idonea a ridurre la perdita attesa (e conseguentemente a ridurre l’ammontare di patrimonio di vigilanza da detenere da parte del creditore a copertura del rischio di credito) sia primaria, irrevocabile (non ammettendo le convenzioni tra banche e CONFIDI con una clausola di uscita reciproca) ed incondizionata (non ammettendo che la banca debba rivalersi prima di tutto sull’impresa e poi sul Confidi). La garanzia a prima richiesta, immediatamente liquidabile ed esigibile per la banca, ed in conformità con le disposizioni prudenziali di Basilea 2, comporta quindi notevoli vantaggi per la banca, in quanto in funzione della ponderazione assegnata al rischio assunto, implica, a parità delle altre condizioni, un minor assorbimento del patrimonio di vigilanza.


 

 

 
Italian Dutch English French Spanish