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Il finanziamento dei soci di Carlo Pandolfini

 

 

Finalizzato a riequilibrare i diffusi fenomeni di sottocapitalizzazione delle società, il finanziamento dei soci permette la raccolta di nuove risorse finanziarie ricorrendo a prestiti (capitale di credito) anzichè a conferimenti (capitale di rischio).

L’elemento discriminante, rispetto all'apporto di capitali propri, va individuato esclusivamente nel diritto dei soci alla restituzione delle somme versate. Ne consegue che per questa tipologia di versamenti il loro eventuale passaggio a capitale necessita della preventiva rinuncia dei soci al diritto alla restituzione, trasformando così il finanziamento in apporto.

 

In fase di valutazione dell'azienda è opportuno, laddove presenti, evidenziare l'esistenza di finanziamenti dei soci. Tale informativa, approfondita con l'aiuto degli amministratori, potrebbe portare ad una migliore valutazione della società in base all'ovvia considerazione che è più solida una società che ha debiti verso i soci piuttosto che verso i terzi.

 

La disciplina dettata dalla riforma del diritto societario del 2003 (art. 2424 cod. civ.) ha introdotto ex novo la voce D) 3) del passivo denominata "Debiti verso soci per finanziamenti" destinata ad accogliere indistintamente i finanziamenti dei soci "ordinari" e quelli "postergati". In nota integrativa è necessaria una ripartizione per scadenze e un'indicazione separata in ragione della "clausola di postergazione" rispetto agli altri creditori (art. 2427, n. 19-bis).

Si avrebbe per i finanziamenti postergati ex Art. 2467 c.c. l'obbligo di rappresentazione in bilancio non in forza di apposita clausola di subordinazione inserita nel contratto di finanziamento, ma di un'attività valutativa degli amministratori in relazione alle condizioni della società nel momento in cui il prestito fu erogato.

 

 

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Approfondiamo sempre con gli amministratori l'eventuale voce "Debiti verso soci per finanziamenti" inserita in bilancio prendendo spunto da ciò che si legge nella nota integrativa.

 

Qualcuno suggerirebbe di inserire tale voce in un'apposita riserva del patrimonio netto con importanti riflessi sulla patrimonializzazione dell'azienda e quindi sul suo merito di credito. Il superamento della sottocapitalizzazione nominale mediante l'imputazione a capitale proprio dei prestiti dei soci può infatti svolgere una notevole funzione propulsiva per l'afflusso di nuova finanza. La società ne potrebbe godere in termini di capacità di credito, divenendo meritevole per nuovi finanziamenti alla luce del riequilibrato rapporto tra mezzi propri e debiti, migliorando così il grado di leva finanziaria e aumentando di riflesso la propria potenzialità di finanziamento.

 

Credo però che non sia necessario/opportuno andare oltre l'evidenziazione della posta "Debiti verso soci per finanziamenti": in un'ottica di massima trasparenza e prudenza il valutatore dovrà considerare questo tipo di finanziamenti come importante segnale di buona condotta da parte del socio finanziatore soprattutto nei casi in cui la nota integrativa evidenzi senza ambiguità la postergazione di tali finanziamenti.

 


 
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